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Legge 22/04/1941 n. 633Art. 123 Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento. Art. 124 Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa. Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione. Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto. L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore. Art. 125 L'autore è obbligato: 1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa se- condo le modalità fissate dall'uso. Art. 126 L'editore è obbligato: 1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2. a pagare all'autore i compensi pattuiti. Art. 127 La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera. In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso. E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito. Il termine di due anni non si applica alle opere collettive. Art. 128 Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'au- tore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto. L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione sol- tanto ad una parte del contenuto del contratto. Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza. Art. 129 L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dal- la modificazione. L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dal- l'autorità giudiziaria. Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore. Art. 130 Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative. Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annual- mente delle copie vendute. Art. 131 Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera. Art. 132 L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono esse- re trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera. Art. 133 Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero. Art. 134 I contratti di edizione si estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso del- l'opera; 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121; 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge; 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133; 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della Sezione V di questo capo. Art. 135 Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132. SEZIONE IV Contratti di rappresentazione e di esecuzione. Art. 136 Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono. Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri. Art. 137 L'autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Art. 138 Il concessionario è obbligato: 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore. Art. 139 Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammaticomusicali. Art. 140 Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'art. 128. Art. 141 Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo. SEZIONE V Ritiro dell'opera dal commercio. Art. 142 L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile. Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento. Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno. Art. 143 L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento. L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione. Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza. La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore. SEZIONE VI Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative. Art. 144 Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione. L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro at- to di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica. Art. 145 Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente. Art. 146 Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore. Art. 147 Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore. Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo. La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato. Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della presente legge. |
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